AREE
DI COMPETENZA
- MISURE CAUTELARI PERSONALI
- MISURE CAUTELARI REALI
- INDAGINI PRELIMINARI
- PRIMO GRADO
- APPELLO
- RITI ALTERNATIVI
- ESECUZIONE DELLA PENA
- OBLAZIONE
- MESSA ALLA PROVA
- INFORMATICI
- EDILIZI
- TRIBUTARI
- BAGATELLARI
- CONTRO LA PERSONA
- CONTRO IL PATRIMONIO
- ASSOCIATIVI
- IN MATERIA DI STUPEFACENTI
- COLPA MEDICA
l'articolo 13 della nostra costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile. tuttavia nella realtà si assiste a processi lunghi che comprimono di fatto QUESTO DIRITTO DELL' ORDINAMENTO ITALIANO. ecco perchè lo studio legale sperandeo DEDICA LA MASSIMA ATTENZIONE AL COSIDDETTO DIRITTO PENALE PREVENTIVO, ATTIVANDO TUTTE LE POSSIBILITà OFFERTE DALLA NORMATIVA PER SCONGIURARE IL PROCESSO PENALE MEDIANTE UNA CELERE ED EFFICACE RISOLUZIONE DELLA VICENDA, LIMITANDO E PREVENENDO LA COMPRESSIONE DELLA LIBERTà PERSONALE INEVITABILMENTE COINVOLTA NEL PROCEDIMENTO.L'OBIETTIVO PRIMARIO CHE LO STUDIO LEGALE SI PROPONE è QUELLO DI LIBERARE QUANTO PRIMA L'ASSISTITO DAL RAPPORTO PENALE.
E’ una causa di estinzione del reato conseguente alla volontà dell’imputato di pagare una somma di denaro evitando il processo. L’oblazione può essere richiesta solo per i reati di natura contravvenzionale puniti con la sola pena pecuniaria (ammenda) c.d. oblazione obbligatoria ex art. 162 c.p. ovvero per i reati di natura contravvenzionale puniti con pena alternativa pecuniaria (ammenda) o detentiva (arresto) c.d. oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p. L’oblazione va richiesta sempre prima dell’apertura del dibattimento.
E’ una modalità alternativa di definizione del processo che consente l’estinzione del reato. Tale possibilità, disciplinata dall’art. 168 bis c.p., è prevista soltanto per i reati con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. Con la richiesta di messa alla prova il Giudice sospende il procedimento consentendo all’imputato di svolgere per un determinato periodo lavori socialmente utili e, ove possibile, risarcire il danno alla persona offesa. Terminato il programma della messa alla prova in caso di esito positivo il Giudice dichiara estinto il reato. La messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
Sono procedimenti penali speciali che si distinguono dal procedimento penale ordinario per la maggiore brevità di cui si caratterizzano. Nell’alveo dei riti speciali si distinguono quelli con effetto premiale, che comportano uno sconto di pena per l’imputato ad es. il rito abbreviato, da quelli con effetto non premiale i quali non comportano uno sconto di pena per l’imputato ad es. il giudizio immediato.
Sono: il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il decreto penale di condanna. Alcuni giudizi speciali possono essere attivati per volontà del cliente (giudizio abbreviato – patteggiamento) e comportano in caso di condanna una riduzione di pena rispetto al giudizio ordinario. Altri giudizi speciali, invece, al ricorrere di determinati presupposti, sono attivabili dalla Pubblica Accusa e non comportano uno sconto di pena in caso di condanna (giudizio immediato – giudizio direttissimo) ad eccezione del decreto penale di condanna che prevede uno sconto di pena. Ogni scelta processuale deve essere vagliata con la massima attenzione dal cliente con l’assistenza del proprio avvocato.