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L'udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia

L’UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

  1. La nuova udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia.
  2. I casi in cui è attivabile l’udienza predibattimentale.
  3. Gli esiti dell’udienza predibattimentale.
  4. La revoca della sentenza di non luogo a procedere.

 

  1. La nuova udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia

La nuova udienza di comparizione predibattimentale, largamente modulata sulla falsa riga dell’udienza preliminare innanzi al G.U.P., introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia”, si pone come obiettivo principale quello di sottoporre al vaglio di un giudice la fondatezza dell’accusa. Infatti, mentre in passato il pubblico ministero poteva presentare l’indagato direttamente davanti al giudice del dibattimento, con la nuova udienza predibattimentale un giudice monocratico dovrà verificare se procedere con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere. Viene così introdotta una “udienza filtro” che ha lo scopo di evitare la celebrazione di procedimenti inutili in un’ottica di celerità ed efficienza del processo penale.

Tale udienza risulta essere cruciale sotto diversi profili: questioni preliminari – costituzione delle parti – igiene dell’imputazione – richiesta di riti alternativi.

L’udienza predibattimentale, infatti, è stata concepita affinchè sia la sede naturale per la formulazione di eventuali questioni preliminari, per la formulazione di richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi, per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, nonché per la corretta formulazione dell’imputazione.

 

  1. I casi in cui è attivabile l’udienza predibattimentale

Alla nuova udienza predibattimentale si può accedere solo nei casi di citazione diretta, ossia quando si tratta di delitti o di contravvenzioni puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta a pena detentiva. Si procede altresì con citazione diretta per i reati elencati tassativamente nel secondo comma dell’articolo 550 c.p.p.

  1. Gli esiti dell’udienza predibattimentale

Gli esiti dell’udienza predibattimentale possono essere schematicamente tre:

  • sentenza di non luogo a precedere;
  • definizione del giudizio con riti alternativi (patteggiamento – oblazione – rito abbreviato- sospensione del processo per messa alla prova);
  • trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio.

La sentenza di non luogo a procedere comporta il proscioglimento dell’imputato e le ipotesi che possono giustificarla sono molteplici.

In primo luogo, vi sono le ipotesi di proscioglimento sul merito, ad esempio, quando il fatto non costituisce reato, quando il fatto non è stato commesso o ancora quando il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tra le cause di proscioglimento sul merito vi è anche l’assoluzione per lieve tenuità del fatto contemplato dall’art. 131-bis c.p.

In secondo luogo, vi sono alte ipotesi di proscioglimento non attinenti al merito della questione, ad esempio, il difetto di querela, la prescrizione del reato, etc..

  1. La revoca della sentenza di non luogo a procedere

L’art. 554-quinquies c.p.p. prevede la possibilità che la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza predibattimentale possa essere revocata.

Le cause che possono giustificare la revoca della sentenza in parola sono le medesime che possono giustificare la revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. in sede di udienza preliminare.

In particolare, allorquando a seguito della sentenza emergano nuove fonti di prova che facciano ritenere utile lo svolgimento del giudizio, la sentenza di non luogo a procedere deve essere revocata.

La richiesta di revoca della sentenza promana dal Pubblico Ministero, il quale deve allegare ad essa le nuove fonti di prova, tale richiesta è inviata alla cancelleria del giudice competente. Quest’ultimo, se non dichiara inammissibile la richiesta del P.M., fissa udienza camerale dandone comunicazione alle parti.

All’esito di tale udienza il giudice può:

  • respingere la richiesta del P.M.;
  • accogliere la richiesta del P.M. revocando la sentenza di non luogo a procedere.

Nel caso in cui venga revocata la sentenza di non luogo a procedere lo sviluppo conseguente è la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice del dibattimento.

Avv. Gianluca Sperandeo

 

 


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