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IL DECRETO PENALE  DI CONDANNA

  1. Cos’è il decreto penale di condanna;
  2. I presupposti del decreto penale di condanna;
  3. L’opposizione al decreto penale di condanna;
  4. La premialità del decreto penale di condanna.

 

  1. COS’E’ IL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il procedimento per decreto penale di condanna ha lo scopo di evitare sia la celebrazione dell’udienza preliminare, sia la celebrazione del dibattimento, ed è quindi un rito speciale premiale.

Esso può essere attivato unilateralmente dal P.M. innanzi al G.I.P.

 

  1. I PRESUPPOSTI DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Affinchè il P.M. possa richiedere al G.I.P. il decreto penale di condanna sono necessari alcuni presupposti:

  1. LA PENA PECUNIARIA: la pena in concreto irrogata all’imputato deve essere esclusivamente una pena pecuniaria (ammenda/multa) anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva mediante ragguaglio.

Il perché di tale netto sbarramento è da rinvenire nella peculiarità di tale procedimento, il quale inizia e può concludersi senza che l’indagato sappia di essere sottoposto a procedimento penale, infatti, il G.I.P. può emettere decreto penale di condanna richiesto dal P.M. con un procedimento prettamente cartolare (in audita altera parte) e solo con la notifica del decreto penale di condanna l’indagato, che ha la possibilità di opporsi, viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico;

  1. LIMITE DI 1 ANNO: il P.M. può richiedere il decreto penale di condanna non oltre 1 anno dall’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro degli indagati, quindi non dal momento dell’iscrizione della notizia di reato.
  2. MANCATA OPPOSIZIONE DEL QUERELANTE: il decreto penale di condanna può essere emesso non solo per i reati perseguibili d’ufficio, ma anche per i reati procedibili a querela di parte salvo che il querelante non si sia opposto ab origine alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna (espressa previsione in querela). Se vi è, infatti, tale opposizione del querelante il procedimento per decreto non è esperibile tant’è che allorquando ci sia decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. che non ha tenuto conto dell’opposizione a tale definizione formulata ab origine dalla persona offesa, quest’ultima può proporre ricorso per Cassazione.

Qualora ricorrano i presupposti già menzionati il P.M. formula richiesta motivata di decreto penale di condanna al G.I.P.

Si evidenzia che nella richiesta di decreto penale di condanna il P.M. deve indicare anche la misura della pena con annessa richiesta di riduzione della stessa (sino alla metà rispetto al minimo edittale).

A questo punto il G.I.P. ricevuta la richiesta di decreto penale di condanna dal P.M segue tale iter logico:

  1. In primis valuta se emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. allorquando sussista una causa di non punibilità;
  2. Ove mai non sussistano le condizioni precedenti valuta se la richiesta avanzata dal P.M. è ammissibile, ad esempio se la pena è congrua, se la richiesta è stata formulata nei termini, etc… Nel caso in cui dovesse ritenere inammissibile la richiesta del P.M. la rigetta restituendo gli atti allo stesso non potendo in alcun modo discostarsi dalle richieste del P.M. (se ad esempio la pena richiesta dal P.M. viene ritenuta non congrua dal G.I.P. quest’ultimo non può modificarla ed emettere decreto penale di condanna, bensì deve dichiararla inammissibile).

Il procedimento per decreto è molto peculiare in quanto è prettamente cartolare e non c’è l’intervento di alcuna parte.

Qualora il G.I.P. ritenga di dover accogliere la richiesta del P.M. emette decreto penale di condanna motivato, decreto penale di condanna avverso il quale l’imputato e la persona civilmente obbligata possono opporsi entro 15 giorni dalla notifica con facoltà, per l’imputato, di poter richiedere nell’atto di opposizione dei riti alternativi (abbreviato-patteggiamento-oblazione-messa alla prova).

  1. L’OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione allo stesso presso la cancelleria del G.I.P. che lo ha emesso.

Allorquando nella richiesta di opposizione l’imputato non abbia richiesto riti alternativi e la stessa sia dichiarata ammissibile dal G.I.P. quest’ultimo emette decreto che dispone il giudizio immediato. Pertanto si salta l’udienza preliminare.

La richiesta di opposizione a decreto penale di condanna può essere dichiarata inammissibile allorquando:

  1. Non è proposta nel termine di 15 giorni dalla notifica;
  2. Non è proposta da persona legittimata;
  3. Non è indicato il numero del decreto penale di condanna ed il G.I.P. che lo ha emesso.

In caso di inammissibilità della richiesta di opposizione il G.I.P. ordina l’esecuzione del decreto ed avverso l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per Cassazione.

  1. LA PREMIALITA’ DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il rito per decreto penale di condanna prevede un enorme vantaggio all’economia processuale in quanto se non opposto comporta la definizione del procedimento senza aver celebrato né l’udienza preliminare né il dibattimento per converso, però, comporta una forte premialità per l’imputato, in particolare:

  • Riduzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale;
  • Esonero dalle spese processuali;
  • Inapplicabilità delle pene accessorie;
  • Non forma giudicato nei processi civili ed amministrativi;
  • Estinzione del reato richiedibile dopo 2 anni se il reato è contravvenzionale, dopo 5 anni se il reato è un delitto, semprechè in tali periodi non si commetta un reato della medesima indole.

Avv. Gianluca Sperandeo

 

 


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