Il procedimento per decreto penale di condanna ha lo scopo di evitare sia la celebrazione dell’udienza preliminare, sia la celebrazione del dibattimento, ed è quindi un rito speciale premiale.
Esso può essere attivato unilateralmente dal P.M. innanzi al G.I.P.
Affinchè il P.M. possa richiedere al G.I.P. il decreto penale di condanna sono necessari alcuni presupposti:
Il perché di tale netto sbarramento è da rinvenire nella peculiarità di tale procedimento, il quale inizia e può concludersi senza che l’indagato sappia di essere sottoposto a procedimento penale, infatti, il G.I.P. può emettere decreto penale di condanna richiesto dal P.M. con un procedimento prettamente cartolare (in audita altera parte) e solo con la notifica del decreto penale di condanna l’indagato, che ha la possibilità di opporsi, viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico;
Qualora ricorrano i presupposti già menzionati il P.M. formula richiesta motivata di decreto penale di condanna al G.I.P.
Si evidenzia che nella richiesta di decreto penale di condanna il P.M. deve indicare anche la misura della pena con annessa richiesta di riduzione della stessa (sino alla metà rispetto al minimo edittale).
A questo punto il G.I.P. ricevuta la richiesta di decreto penale di condanna dal P.M segue tale iter logico:
Il procedimento per decreto è molto peculiare in quanto è prettamente cartolare e non c’è l’intervento di alcuna parte.
Qualora il G.I.P. ritenga di dover accogliere la richiesta del P.M. emette decreto penale di condanna motivato, decreto penale di condanna avverso il quale l’imputato e la persona civilmente obbligata possono opporsi entro 15 giorni dalla notifica con facoltà, per l’imputato, di poter richiedere nell’atto di opposizione dei riti alternativi (abbreviato-patteggiamento-oblazione-messa alla prova).
Entro 15 giorni dalla notifica del decreto l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione allo stesso presso la cancelleria del G.I.P. che lo ha emesso.
Allorquando nella richiesta di opposizione l’imputato non abbia richiesto riti alternativi e la stessa sia dichiarata ammissibile dal G.I.P. quest’ultimo emette decreto che dispone il giudizio immediato. Pertanto si salta l’udienza preliminare.
La richiesta di opposizione a decreto penale di condanna può essere dichiarata inammissibile allorquando:
In caso di inammissibilità della richiesta di opposizione il G.I.P. ordina l’esecuzione del decreto ed avverso l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per Cassazione.
Il rito per decreto penale di condanna prevede un enorme vantaggio all’economia processuale in quanto se non opposto comporta la definizione del procedimento senza aver celebrato né l’udienza preliminare né il dibattimento per converso, però, comporta una forte premialità per l’imputato, in particolare:
Avv. Gianluca Sperandeo