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DA INDAGATO A IMPUTATO 

  1. Premessa;
  2. Il soggetto indagato nel procedimento penale;
  3. Il passaggio da soggetto indagato a soggetto imputato nel procedimento penale;
  4. L’imputato nel processo penale;
  5. La reviviscenza della qualità di imputato.

 

  1. Premessa.

Il soggetto verso cui si rivolgono le attenzioni nell’ambito del procedimento penale è l’indagato/imputato.

Tale soggetto muta prerogative, diritti e poteri a seconda delle differenti fasi procedimentali in cui si trova.

  1. Il soggetto indagato nel procedimento penale.

La persona assume il nome di INDAGATO o persona sottoposta alle indagini allorquando, secondo una prima ricostruzione del fatto, sembrerebbe a lui attribuibile la condotta che integra la violazione della norma penale e verso cui il P.M., una volta iscritto il nome nel registro delle notizie di reato, indirizza i suoi poteri al fine di determinarsi tra: 1) l’esercizio dell’azione penale 2) la richiesta di archiviazione.

La qualità di indagato si acquisisce nel momento in cui il soggetto è indicato come tale nella notizia di reato (art. 347 comma 2 c.p.p.) e quindi ancor prima che il P.M. iscriva il suo nome negli appositi registri.

Va detto che l’indagato viene a conoscenza di tale sua qualità attraverso l’avviso di garanzia ovvero attraverso atti procedurali specifici (ad esempio l’arresto, il fermo, l’interrogatorio, etc…).

 

  1. Il passaggio da soggetto indagato a soggetto imputato nel procedimento penale;

La qualità di indagato cessa con l’archiviazione del procedimento ovvero quando si consolida quella di imputato passando in tal modo da soggetto del procedimento a parte del processo.

Più specificamente il passaggio da soggetto indagato a soggetto imputato nel procedimento penale avviene nel momento in cui il P.M., esaminati gli atti di indagini e ritenendoli sufficienti ai fini dell’esercizio dell’azione penale, formula il capo di imputazione.

  1. L’imputato nel processo penale.

L’imputato è il soggetto nei cui confronti il P.M. esercita l’azione penale.

L’azione penale è esercitata dal P.M. al fine di perseguire i reati di cui egli viene a conoscenza in ragion del proprio ufficio.

L’art. 60 – comma 1 – c.p.p. stabilisce che la qualità di imputato si assume nel momento della formulazione del capo di imputazione e cioè quando al termine delle indagini preliminari il P.M. si determina ad esercitare l’azione penale ritenendo gli elementi raccolti sino a quel momento idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

La formulazione dell’imputazione consiste nell’indicazione chiara e precisa del fatto storico attribuito al soggetto accompagnato dall’indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate (art. 417 c.p.p.).

Affinchè ad un soggetto possa essere attribuita la qualifica di imputato sono necessari alcuni presupposti e condizioni.

Innanzitutto, è necessario che il soggetto (imputato) sia identificato in modo chiaro. L’art. 66 del c.p.p. dispone che l’imputato sin dal primo atto cui è presente fornisca all’autorità giudiziaria le proprie generalità, in caso di rifiuto o dichiarazioni mendace ne risponderà di falso personale (artt. 495 e 496 c.p.).

Tuttavia può accadere che sia impossibile individuare le corrette generalità dell’imputato, come evidenzia l’art. 66 comma 2 c.p.p., ma ciò non impedisce che il procedimento penale faccia il suo corso purchè sia certa l’identità fisica della persona (si pensi al caso del soggetto arrestato in flagranza di reato sprovvisto di documenti).

Il procedimento sarà considerato contro ignoti quando manchi l’identificazione fisica dell’imputato il quale se non verrà individuato nel corso delle indagini porterà all’archiviazione del caso.

Ovviamente può anche verificarsi la circostanza in cui ci sia un errore di persona ed in tal caso il Giudice deve immediatamente ed in qualsiasi fase del giudizio pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (si pensi al caso dell’omonimia).

La qualità di imputato cessa nel momento della definizione del processo e quindi con l’irrevocabilità della sentenza.

Più specificamente:

  • quando non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare;
  • quando sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento;
  • quando sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Persa la qualità di imputato il soggetto assume quella di prosciolto o condannato.

  1. La reviviscenza della qualità di imputato.

E’ possibile che una volta persa la qualità di imputato essa si possa riassumere.

L’art. 60, comma 3, c.p.p. prevede la REVIVISCENZA di tale qualità in 2 ipotesi:

  1. quando il GIP revoca la sentenza di non luogo a procedere già divenuta irrevocabile a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi probatori;
  2. quando si riapre il processo in sede di revisione.

Una particolare ipotesi di cessazione della qualità di imputato è la morte del soggetto (art. 69 c.p.p.). In tal caso il Giudice in ogni stato e grado del processo deve emettere sentenza di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Tale disposizione trae origine dalla legge penale la quale stabilisce che la morte è causa estintiva di qualsiasi reato.

Avv. Gianluca Sperandeo

 

 


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