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L' ARCHIVIAZIONE 

 

ARCHIVIAZIONE

  1. Come evitare il processo;
  2. Il procedimento di archiviazione;
  3. La decisione del Giudice sulla richiesta di archiviazione;
  4. La possibile riapertura delle indagini.

COME EVITARE IL PROCESSO

Nel corso della vita può accadere di essere coinvolti in un procedimento penale. Le ragioni di questo coinvolgimento possono essere molteplici.

La cosa più importante da fare in tale situazione è quella di non rimanere inerti bensì di attivarsi repentinamente mediante l’assistenza di un legale per evitare il processo!

Sin dagli albori di un procedimento penale, infatti, è possibile compiere una serie di attività difensive che potranno rivelarsi di fondamentale importanza per scongiurare il processo (c.d. diritto penale preventivo).

Esempi in tal senso sono il compimento di indagini difensive dirette a dimostrare l’estraneità ai fatti del soggetto, la presentazione di memorie difensive etc...

IL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

Un procedimento penale trae origine da una notizia di reato contenuta in una denuncia/querela presentata alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Ricevuta la notizia di reato il P.M. assegnato al procedimento compie una serie di attività dirette a valutare la fondatezza della notizia di reato. Tali attività sono definite indagini preliminari.

Compiute tutte le indagini del caso il P.M. si trova dinanzi ad un bivio:

  • avanzare richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., allorquando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna;
  • esercitare l’azione penale, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., qualora gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari consentono di ritenere ragionevole una condanna del soggetto nel futuro processo.

E’ bene evidenziare sin da subito che anche in caso di esercizio dell’azione penale (avviso di conclusione delle indagini – 415 bis c.p.p.) è possibile compiere una serie di attività difensive che possono indurre il P.M. ad un ripensamento (richiesta di interrogatorio dell’indagato – presentazione di memorie difensive) e quindi sollecitarlo ad avanzare richiesta di archiviazione.

Le ragioni che possono condurre il P.M. ad avanza richiesta di archiviazione sono molteplici: l’infondatezza della notizia di reato, la lieve tenuità del fatto, la mancanza di una condizione di procedibilità etc….

Chiaramente più efficace sarà l’attività difensiva esplicata nella fase delle indagini, maggiore sarà la possibilità di ottenere una richiesta di archiviazione!

LA DECISIONE DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Avanzata la richiesta di archiviazione il P.M. senza ritardo la comunica alla persona offesa, ove mai ci sia una persona offesa, ed al Giudice per le indagini preliminari a cui spetterà valutare la fondatezza della scelta effettuata dal P.M.

A questo punto il G.I.P., a cui saranno trasmetti tutti gli atti di indagine compiuti dal P.M., può:

  • accogliere la richiesta di archiviazione de plano, senza fissazione di alcuna udienza camerale, ed in questo caso emana decreto di archiviazione;
  • fissare un’udienza camerale in contradditorio tra le parti che verrà comunicata a tutti i soggetti interessati almeno 10 giorni prima (P.M. – indagato – eventuale persona offesa). All’esito dell’anzidetta udienza potrà comunque accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e pronunciare ordinanza di archiviazione, se invece ritiene che siano necessarie ulteriori indagini le indica con ordinanza al P.M. fissando il termine per il loro compimento; ovvero potrà disporre che entro 10 giorni il P.M. formuli l'imputazione (c.d. imputazione coatta) “costringendolo”, di conseguenza, ad esercitare l’azione penale.

Si precisa che nel procedimento penale in cui sia coinvolta una persona offesa il P.M. allorquando avanza richiesta di archiviazione ha l’obbligo di comunicargliela. Quest’ultima avrà la possibilità entro il termine di 20 giorni di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Se vi è opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa il G.I.P. non può archiviare de plano il procedimento dovendo necessariamente fissare udienza camerale.

LA POSSIBILE RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Una volta ottenuta l’archiviazione del procedimento mediante decreto/ordinanza di archiviazione l’indagato ha evitato il processo ed i relativi rischi ad esso connessi.

Può verificarsi però che il procedimento precedentemente archiviato possa essere riaperto.

Tale possibilità è disciplinata dall’art. 414 c.p.p. ed affinchè si verifichi è necessario che ricorrano determinate condizioni.

Se vi è, infatti, l’esigenza di compiere degli ulteriori atti di indagine che potrebbero portare ad una fondata possibilità di condanna dell’indagato nel futuro processo il G.I.P. con decreto motivato può disporre la riapertura delle indagini per il compimento di tali indagini.

In questo caso il decreto di riapertura delle indagini emesso dal G.I.P. è compulsato da una richiesta motivata del P.M. nella quale si evidenziano le ragioni nonché gli atti di indagine da compiere che giustificano la riapertura del caso.

Avv. Gianluca Sperandeo

 


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