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IL PATTEGGIAMENTO : CHI PATTEGGIA E' COLPEVOLE?

COSA E' E COME SI CALCOLA 

Indice degli argomenti : 

  1. Perché patteggiare
  2. Chi patteggia è colpevole?
  3. Cos’è il patteggiamento
  4. Presupposti per il patteggiamento
  5. Il patteggiamento e la sospensione condizionale della pena
  6. La premialità nel patteggiamento
  7. La parte civile nel patteggiamento
  8. Le impugnazioni

1. PERCHE' PATTEGGIARE 

I motivi che possono indurre un soggetto coinvolto in un procedimento penale a patteggiare la pena sono essenzialmente due.

Da un lato, vi sono soggetti che per evitare lo stress e le preoccupazioni dovute alle lungaggini di un processo penale decidono di patteggiare la pena. Dall’altro lato, vi sono soggetti che a fronte del rischio di una condanna maggiore connessa alla celebrazione del processo ordinario, quindi maggiormente incisiva sulla propria libertà personale, decidono di limitare i danni patteggiando.

A prescindere dalle ragioni che stimolano a patteggiare un soggetto, è bene chiarire che il rito del patteggiamento è incentivato da una notevole premialità.

           2. CHI PATTEGGIA E' COLPEVOLE?

Ad avviso di molti operatori del diritto la sentenza di patteggiamento non sarebbe ascrivibile al genus delle sentenze di condanna in quanto pur prevedendo una pena non contiene alcuna affermazione di responsabilità dell’imputato in merito al fatto di reato contestato.

 

           3. COS’E’ IL PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento consiste in un rito speciale premiale che presuppone un accordo delle parti (P.M. – imputato) sulla pena da irrogare.

Tale accordo si manifesta mediante la presentazione al Giudice di una richiesta di definizione del processo mediante una sentenza con la quale si applica all’imputato una pena del tipo e nella misura da questo concordata con il P.M.

Qualora il Giudice non accolga la richiesta di pena formulata dalle parti (ad es. perché la pena concordata è troppo bassa rispetto al fatto di reato contestato) è fatta salva la possibilità per le parti di reiterare la richiesta dinanzi allo stesso Giudice, avendo però ad oggetto delle condizioni differenti rispetto al primo accordo rigettato, ovvero riproporre la medesima richiesta dinanzi al Giudice del grado successivo.

Il termine iniziale per proporre la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti può essere anche prima dell’esercizio dell’azione penale e quindi nella fase delle indagini preliminari.

Il termine finale è:

  • nel rito ordinario: in udienza preliminare prima della formulazione delle conclusioni;
  • nel giudizio direttissimo: prima dell’apertura del dibattimento;
  • nel giudizio immediato: entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

           4. PRESUPPOSTI PER IL PATTEGGIAMENTO

Oggetto e presupposto di ammissibilità della richiesta di patteggiamento può essere:

  1. una sanzione sostitutiva o pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo;
  2. una pena detentiva quando tenuto conto del bilanciamento delle circostanze e diminuita fino ad un terzo non superi i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Sono esclusi dal patteggiamento una serie di reati indicati nell’art. 444, comma 1bis, c.p.p. (ad es. associazione a delinquere).

5.IL PATTEGGIAMENTO E LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Può ben darsi che la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

In questo caso sarà il Giudice a valutare se è possibile concederla, infatti, qualora non ricorrano i presupposti per la concessione del beneficio rigetterà la richiesta di patteggiamento condizionata.

E’ ovvio che a prescindere da una richiesta di patteggiamento condizionata da parte dell’imputato il Giudice può d’ufficio, a fronte di una richiesta di patteggiamento semplice, disporre la sospensione condizionale della pena.

           6.LA PREMIALITA’ DEL RITO

Il patteggiamento comporta una notevole economia processuale e per tale motivo è incentivato da una forte premialità.

La scelta di patteggiare comporta:

  • uno sconto di pena fino ad un terzo;
  • la possibilità della sospensione condizionale della pena;
  • non dovrà pagare alcuna spesa processuale se la pena non supera i 2 anni;
  • nessuna pena accessoria o misura di sicurezza;
  • l’estinzione del reato se la pena inflitta non supera i 2 anni e se nei successivi 5 anni l’imputato non commette reati della medesima indole;
  • l’inefficacia della sentenza nei giudizi civili e amministrativi connessi (ad es. se si patteggia per un omicidio colposo a seguito di un incidente stradale la relativa sentenza non potrà essere utilizzata dagli eredi del defunto per richiedere il risarcimento danni nell’instaurato processo civile).

          7.LA PARTE CIVILE NEL PATTEGGIAMENTO

Si segnala che per il rito del patteggiamento non è prevista la possibilità di costituzione di parte civile in quando non è consentito al Giudice di pronunciarsi sul risarcimento danni.

Tale esclusione è giustificata dal fatto che il legislatore ha previsto una struttura estremamente snella per il patteggiamento e quindi ha ritenuto opportuno evitare intralci alla rapida definizione del processo.

           8.IMPUGNAZIONI

La sentenza di patteggiamento è inappellabile, l’unico caso in cui può essere appellata unicamente dal P.M. è allorquando quest’ultimo non abbia prestato il consenso al patteggiamento e ciò nonostante il Giudice, avendo ritenuto il dissenso ingiustificato, emetta sentenza di patteggiamento.

Va aggiunto che la sentenza è sempre ricorribile per Cassazione.

Avv. Gianluca Sperandeo 


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